tra
LexCom Informationssysteme GmbH, Rüdesheimer Str. 23, 80686 Monaco
- successivamente indicata con il termine "commissionario" o "responsabile del trattamento dei dati" -
nei confronti dei suoi clienti
- successivamente indicati con il termine "committente" -
Nota
Il presente documento contiene condizioni del commissionario relative all'accordo per il trattamento dei dati tra il committente e il commissionario ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 RGPD. Il committente dichiara di essere d'accordo con queste condizioni nell'ambito della stipula di un contratto di utilizzo attraverso servizi online o informativi di altro genere del commissionario (l'"accordo di prestazione") o, nel caso in cui esista già un accordo del genere, nell'ambito di una dichiarazione successiva.
(1) Oggetto
L'oggetto dell'ordine sul trattamento dei dati risulta dall'accordo di prestazione sottostante.
(2) Durata
La durata del presente ordine (durata di validità) corrisponde a quella dell'accordo di prestazione sottostante.
(1) Tipo e scopo del trattamento dei dati previsto
L'ordine comprende i seguenti tipi di trattamento:
(2) Tipologia di dati
Sono oggetto del trattamento dei dati personali le seguenti tipologie/categorie di dati (elenco/descrizione delle categorie di dati):
(3) Categorie di persone interessate
Le categorie delle persone interessate dal trattamento dei dati comprendono:
(4) Il commissionario si riserva il diritto di rendere anonimi o di aggregare i dati del committente in modo che non sia più possibile identificare i singoli soggetti interessati e di utilizzarli in questa forma per la definizione basata sulle esigenze, sull'ulteriore sviluppo, sull'ottimizzazione e sull'erogazione del servizio concordato ai sensi del contratto principale. Le parti convengono che i dati del committente resi anonimi o aggregati come sopra descritto non saranno più considerati dati del committente ai sensi del presente contratto.
(5) Il commissionario può elaborare e utilizzare i dati del committente per i propri scopi sotto la propria responsabilità nell'ambito di quanto consentito dalla legge sulla protezione dei dati, se ciò è consentito da un regolamento di autorizzazione legale o da una dichiarazione di consenso dell'interessato. Il presente contratto non si applica a tali tipologie di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati contrattualmente pattuito ha luogo principalmente in Germania o in uno stato membro dell'Unione Europea o in un altro stato contrattuale dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Se i dati vengono trattati da un sub-commissionario anche in un paese terzo, ciò avviene esclusivamente previo adempimento delle condizioni speciali degli artt. 44 e segg. RGPD.
(1) Il commissionario documenta l'implementazione delle misure tecniche e organizzative necessarie che sono state illustrate in previsione del conferimento dell'ordine, in particolare, riguardo all'esecuzione materiale dell'ordine e mette a disposizione del committente questa documentazione insieme alla presente dichiarazione per finalità di controllo. All'accettazione da parte del committente le misure documentate diventano il fondamento dell'ordine. In caso contrario, le parti non raggiungeranno alcun accordo di prestazione.
(2) Il commissionario stabilirà la sicurezza ai sensi degli art. 28 cpv. 3 lett. C e 32 RGPD, in particolare, in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 e 2 RGPD. Nel complesso le misure da adottare riguardano la sicurezza dei dati e la garanzia di un livello di protezione adeguato al rischio relativamente alla riservatezza, all'integrità, alla disponibilità e al limite d'impiego dei sistemi. Il commissionario prende in considerazione lo stato della tecnica, i costi di implementazione e il tipo, l'entità e gli scopi del trattamento dei dati così come la diversa probabilità di intervento e la gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 RGPD [i particolari sono indicati nell'allegato 1].
(3) Le misure tecniche ed organizzative sono soggette al progresso tecnico e allo sviluppo ulteriore. Al riguardo al concessionario è consentito implementare misure alternative adeguate. Il cui livello di sicurezza non potrà essere inferiore a quello delle misure prestabilite. Il concessionario documenterà modifiche di carattere essenziale.
(1) Il commissionario si asterrà dal correggere, cancellare i dati o restringerne il trattamento di propria volontà e potrà procedere in tal senso soltanto dietro istruzioni documentate del committente. Se una persona interessata si rivolge direttamente al commissionario a tale riguardo, quest'ultimo provvederà immediatamente ad inoltrare la richiesta al committente.
(2) Se previsto dall'entità della prestazione, il commissionario garantirà direttamente la soluzione di cancellazione, il diritto all'oblio, la correzione, la portabilità dei dati e le informazioni secondo le istruzioni documentate del committente. Le istruzioni singole che derogano dall'accordo di prestazione o che stabiliscono requisiti supplementari, necessitano del previo consenso del commissionario. A tale proposito si deve tenere conto che i servizi online forniti dal commissionario sono prodotti standard il cui adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati del committente può causare spese ingenti che, in base ad un relativo accordo individuale, dovranno essere sostenute per intero dal committente stesso.
Oltre al rispetto delle norme del presente ordine sul commissionario gravano gli obblighi legali previsti dagli art. 28 - 33 RGPD; in tal senso, egli garantisce, in particolare, il rispetto delle seguenti disposizioni:
(1) Come rapporti di subappalto ai sensi del presente regolamento si intendono i servizi che si riferiscono direttamente alla fornitura della prestazione principale. Non rientrano tra questi le prestazioni accessorie di cui il commissionario usufruisce quali, ad es., servizi di telecomunicazione, servizi postali e di trasporto, di manutenzione e assistenza all'utente o lo smaltimento di supporti dati nonché altre misure a garanzia della riservatezza, disponibilità, integrità e limite d'impiego dell'hardware e del software delle attrezzature informatiche. Il commissionario è tenuto però a stipulare accordi contrattuali legittimi e adeguati nonché ad adottare misure di controllo a garanzia della protezione e della sicurezza dei dati del committente anche in caso di prestazione accessorie esternalizzate.
(2) Il committente concede al commissionario l'autorizzazione generale a coinvolgere altri responsabili del trattamento dei dati. .
Il committente acconsente all'assegnazione dell'incarico ai seguenti sub-commissionari a condizione di un accordo contrattuale in conformità all'art. 28 cpv. 2-4 RGPD:
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Ditta del sub-fornitore |
Indirizzo / Stato |
Prestazione |
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Belenus LOB GmbH |
Rüdesheimer Str. 23 |
Messa a disposizione dell’intera funzione IT interna ed esterna |
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LexCom (China) Co., Ltd |
Suite G, 9/F Huamin Empire Plaza, 728 Yan An West Road, Changning Shanghai, 200050 CHINA |
Messa a disposizione dell'Assistenza Clienti |
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LexCom Japan K.K. |
Shin-Yokohama Daini Centre Bldg., 7F, 3-19-5 Shin-Yokohama, GIAPPONE |
Messa a disposizione dell'Assistenza Clienti |
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LexCom Information Systems Ltd |
Unit C3 Arena Business Centre, 9 Nimrod Way, Wimborne, BH21 7UH, UNITED KINGDOM |
Messa a disposizione dell'Assistenza Clienti |
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LexCom France SARL |
Espace Mama Works |
Messa a disposizione dell'Assistenza Clienti |
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OiC Imaging Comercial Ltda |
Rua Kara 419, CEP 09750-300, São Bernardo do Campo, San Paolo, BRASILE |
Messa a disposizione dell'Assistenza Clienti |
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Element1 Media GmbH |
Rüdesheimer Str. 21 |
Trattamento dei dati cliente immessi in fase di registrazione |
La sostituzione del sub-commissionario esistente è ammesso a condizione che:
(3) L'inoltro dei dati personali del committente al sub-commissionario e la prima attività in assoluto di quest'ultimo sono ammessi soltanto se sussistono tutti i requisiti per un sub-appalto.
(4) Un'ulteriore esternalizzazione da parte di sub-commissionari necessita del consenso espresso del commissionario principale (almeno in forma testuale); tutte le norme previste dalla catena contrattuale devono essere imposte anche al sub-commissionario successivo.
(1) Il committente ha il diritto di eseguire delle verifiche d'intesa con il commissionario o di farle eseguire da un ispettore da designare caso per caso. Mediante controlli a campione da notificare per tempo e da eseguire durante il normale orario di lavoro senza che interferiscano con il ciclo di lavoro del commissionario e con il massimo riserbo sui suoi segreti aziendali e professionali, il committente ha il diritto di constatare che il commissionario, nello svolgimento della propria attività, rispetta il presente accordo.
(2) Il commissionario garantisce che il committente può constatare il rispetto degli obblighi del commissionario ai sensi dell'art. 28 RGPD. Il commissionario è tenuto a fornire al committente, su richiesta, le informazioni necessarie e, in particolare, a dimostrare l'adozione delle misure tecniche e organizzative. Normalmente il committente può eseguire un solo controllo in un anno solare; nel caso di eventi particolari, sono consentiti, però, ulteriori controlli.
(3) Il commissionario, a propria discrezione e nel rispetto degli obblighi di legge del committente, ha la facoltà di non rivelare informazioni che sono sensibili riguardo alle proprie attività o se, con la loro divulgazione, violerebbe gli obblighi di legge e contrattuali.
(4) A scelta del commissionario, la dimostrazione dell'adozione di tali misure non riguardanti unicamente l'incarico specifico può essere data invece che con un controllo sul posto con
Il presupposto di quanto sopra indicato è che questa misura permetta al committente di sincerarsi adeguatamente del rispetto delle misure tecniche ed organizzative in conformità all'allegato del presente accordo.
(5) Per permettere l'esecuzione dei controlli da parte del committente, il commissionario può far valere il diritto ad una remunerazione.
(1) Il commissionario offrirà il proprio aiuto al committente per il rispetto degli obblighi enunciati agli art. 32 - 36 RGPD per la sicurezza dei dati personali, degli obblighi di notifica in caso di violazione dei dati, per le analisi degli effetti della protezione dei dati e consultazioni precedenti. Tra gli obblighi suddetti rientrano, tra l'altro,
(1) Il committente confermerà immediatamente (almeno in forma testuale) le istruzioni fornite verbalmente.
(2) Il commissionario informerà immediatamente il committente nel caso in cui ritenga che un'istruzione violi le norme in materia di protezione dei dati. Il commissionario è autorizzato a sottoporre l'esecuzione alla relativa istruzione fintanto che non viene confermata o modificata dal committente. Per le spese che ne conseguono il commissionario può far valere nei confronti del committente il diritto ad una remunerazione.
(1) Ad insaputa del committente non si producono né copie né duplicati dei dati. Sono escluse da questa norma copie di sicurezza se necessarie a garantire un corretto trattamento dei dati e i dati necessari per il rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge.
(2) Dopo la conclusione dei lavori contrattualmente pattuiti o prima, dopo la richiesta del committente, in ogni caso, al più tardi, al termine dell'accordo di prestazione, il commissionario deve consegnare al committente tutti i documenti in suo possesso, i risultati redatti in merito al trattamento e all'utilizzo e i dati correlati al rapporto dell'incarico o distruggerli previo consenso secondo le norme in materia di protezione dei dati. Lo stesso si applica al materiale per i test e di scarto. Il verbale di cancellazione dei dati deve essere presentato su richiesta.
(3) La documentazione a dimostrazione di un trattamento dei dati corretto e conforme all'incarico sarà conservata dal commissionario per il rispettivo periodo di conservazione oltre il termine del contratto. Il commissionario può esonerarsi da questo obbligo consegnandola al committente al termine del contratto.
Controllo degli accessi
Controllo degli accessi
Controllo dell'accesso
Controllo della separazione
Controllo della trasmissione
Controllo dell'immissione
Controllo della disponibilità
Procedimenti di controllo, analisi e valutazione regolari
Controllo dell'ordine